Si pubblica in allegato la nota MI prot. n. 28725 del 21/09/2020 che fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione delle procedure di nomina evidenziando quanto riportato nell’articolo 14, comma 2, della citata ordinanza ministeriale e più precisamente: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).”.